Con un comunicato sul sito del Ministero dell’Ambiente (www.minambiente.it) e sul sito Sistri (www.sistri.it) è stata data notizia della firma, in data 24 aprile 2014, di un decreto ministeriale (il cui testo, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si allega alla presente nota) che sposta dal 30 aprile al 30 giugno 2014 il termine per il versamento dei contributi annuali Sistri per i soggetti tenuti ad aderirvi.
Il nuovo DM prevede che gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi obbligati ad aderire a Sistri siano:
- enti e imprese con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi derivanti da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti;
- enti e imprese con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all`articolo 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h) del D.Lgs. 152/06 1
- enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all`articolo 183, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 152/06 [attività R13 o D15];
- enti e imprese che effettuano la raccolta, il trasporto , il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania;
- enti e imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi da attività di psca professionale ed acquacoltura con più di 10 dipendenti.
Si riporta di seguito il comma 3 dell`articolo 184 D.Lgs. 152/06:
3. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall`articolo 184-bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
Al fine di semplificare la procedura prevista dall’art. 21, comma 1, del DM 18/2/2011, n. 52 per quanto riguarda la restituzione dei dispositivi elettronici, i soggetti interessati dovranno comportarsi nel modo seguente:
Dispositivi USB: dopo aver comunicato al Sistri l’avvenuta variazione in tema di sospensione o cessazione dell’attività per il cui esercizio è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi - contattando il numero 800 00 38 36 oppure, accedendo all’applicazione “Gestione Azienda” (disponibile a breve nella versione completa di tutte le funzionalità) nell’area autenticata del portale SISTRI, a seguito di riscontro con il Registro delle Imprese - il dispositivo verrà disattivato dal SISTRI gli operatori iscritti invieranno il dispositivo USB attraverso raccomandata A/R a SISTRI - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma. Per quanto riguarda il caso specifico della cessazione di un’attività o di un ramo di azienda, si ricorda che in ottemperanza dell’articolo 178 e dell’articolo 188 comma 1 del D.Lgs 152/2006 sulla responsabilità del produttore nella gestione dei rifiuti, dovrà comunque essere garantita la corretta gestione dei rifiuti da parte del produttore. In altre parole, la cessazione del ramo d’azienda o dell’attività (e quindi la restituzione dei Token) presuppone che tutti gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti siano stati ottemperati.