Scadenza validità autocertificazioni – Valutazione dei rischi
31 Maggio 2013 Stop alle autocertificazioni delle valutazioni dei rischi. A partire da questo giorno non sarà più possibile auto certificare leffettuazione della valutazione dei rischi aziendali né di tutte le valutazioni per rischi specifici (rumore, vibrazioni, rischio chimico, ecc.). Tutti i relativi documenti di autocertificazione perderanno la loro validità e dovranno essere sostituiti con […]
31 Maggio 2013 Stop alle autocertificazioni delle valutazioni dei rischi. A partire da questo giorno non sarà più possibile auto certificare leffettuazione della valutazione dei rischi aziendali né di tutte le valutazioni per rischi specifici (rumore, vibrazioni, rischio chimico, ecc.). Tutti i relativi documenti di autocertificazione perderanno la loro validità e dovranno essere sostituiti con documenti più completi.
Tutte le imprese dovranno redigere un documento di valutazione dei rischi (DVR) completo, potendosi avvalere delle cosiddette Procedure Standardizzate stabilite dal Ministero del Lavoro.
L’adempimento riguarda tutte le imprese richiamate dall’articolo 29, comma 5 del Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), vale a dire le imprese con dipendenti e/o lavoratori equiparati e le società di persone anche senza dipendenti, per le quali (se rientranti nel limite occupazionale di 10 lavoratori) era possibile avvalersi della possibilità di “autocertificare” la valutazione dei rischi.
Le sanzioni previste per il datore di lavoro per inadempienze in relazione alla valutazione dei rischi vanno da ammende comprese tra 1.000 e 6.400 (a seconda del tipo di infrazione) fino ad arrivare nei casi più gravi- allarresto da 3 a 6 mesi.
